Etilometro certificato Alcotrue M CE 93/42 per uso medico professionale

905.00 1149.00 

Etilometro certificato Alcotrue M

CE 93/42 per uso medico professionale

L’etilometro AlcoTrue M è certificato come Dispositivo Medico secondo la normativa comunitaria  93/42/CEE Medical Device Directive Annex II.
L’Alcotrue M, è dotto di sensore elettrochimico di Classe 6 con funzioni di misura, inoltre a differenza di altri strumenti presenti sul mercato dispone di boccagli monouso certificati come sterili al 100% dall’UKSH, Institute for Medical Microbiology and Hygiene in Germania.
Questo etilometro è conforme alla normativa emanata dalle regioni Toscana e Piemonte dove è richiesto nell’ambito della medicina del lavoro un etilometro certificato come Dispositivo Medico.

Descrizione

 

Etilometro certificato Alcotrue M

CE 93/42 per uso medico professionale

L’etilometro AlcoTrue M è certificato come Dispositivo Medico secondo la normativa comunitaria 93/42/CEE Medical Device Directive Annex II.

L’Alcotrue M, è dotato di sensore elettrochimico di Classe 6, inoltre a differenza di altri strumenti presenti sul mercato dispone di boccagli monouso certificati come sterili al 100% dall’UKSH, Institute for Medical Microbiology and Hygiene in Germania.

Lo strumento è made in Germany , anche l’ente certificatore è Tedesco
Questo etilometro è conforme alla normativa emanata dalle regioni Toscana e Piemonte dove è richiesto nell’ambito della medicina del lavoro un etilometro certificato come Dispositivo Medico.

L’etilometro è dotato di un sensore elettrochimico precisissimo con margine di errore del 2%.

Caratteristiche principali:
Display e menu: è  dotato di un menu semplice ed intuitivo,  display a colori (34x 29 mm).
Stampante termica: l’etilometro ha una pratica e compatta stampante termica (optional) senza fili (bluetooth)
Software PC: l’AlcoTrue M memorizza i test effettuati con possibilità di salvarli mediante un apposito  software gestionale e trasferirli tramite  cavo USB in dotazione.
Test attivo o passivo: possibilità di effettuare un test in modalità attiva (paziente coscente), o passiva (paziente non coscente)
Boccagli igienici certificati: i boccagli monouso grazie alla speciale valvola antireflusso, che sono stati certificati come sterili al 100% dall’UKSH, Institute for Medical Microbiology and Hygiene in Germania.

L’etilometro è regolarmente registrato presso il repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute:
Numero di registrazione: 1126581
Classificazione Europea dei Dispositivi Medici GMDN: 36041
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici CND: W0201069003

Contenuto della confezione

Etilometro AlcoTrue M, Valigetta da trasporto, confezione 25 boccagli, Software PC con cavo USB, 4 batterie stilo. La stampante termica è acquistabile separatamente come optional.

Prodotti simili : Qui trovi gli altri etilometri per la medicina del lavoro Safedrinks

https://safedrinks.net/prodotti/etilometri/professionali-sanitari/

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La Legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati) ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle attività lavorative ad alto rischio di infortuni. Inoltre, prevede la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro delle ASL

Il Provvedimento 16/3/2006 della Conferenza Stato Regioni ha individuato le attività lavorative ad alto rischio di infortuni, per le quali è vietata l’assunzione di alcolici anche prima di prendere servizio o durante le pause per i pasti

Obblighi del medico competente

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria finalizzate alla verifica  di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono indirizzate alle attività nell’allegato A.

La periodicità dei controlli diventa meno stringente rispetto agli accordi del passato: la periodicità è stabilita dal medico compente (al max ogni 3 anni ogni lavoratore dovrà essere stato controllato). Nel caso di positività saranno effettuati test più specifici (di tipo ematochimico per gli abusi alcolici e sul capello per le sostanze stupefacenti). Stessi test potranno essere effettuati su richiesta del datore di lavoro nei casi sospetti.

I test rapidi a sorpresa saranno effettuati dal medico compente nei casi in cui il lavoratore si presenti in evidenti condizioni alterate, su richiesta del datore di lavoro, di un dirigente, di un preposto o dell’RSPP.

In ogni caso i test a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 20% dei soggetti ricadenti nell’allegato A:

-alcolici: aria espirata (etilometro professinale)

-droghe: saliva

Per i soggetti in cui è difficilmente praticamente il test rapido a sorpresa (ad es soggetti che frequentemente fuori dai locali dell’azienda) sono ammessi test alternativi (test urinario con preavviso massimo di 48 ore)

In caso di positività agli accertamenti il lavoratore non potrà essere ammesso alla prestazione lavorativa.

OBBLIGHI PER I LAVORATORI

-sottoporsi agli accertamenti

-in caso di rifiuto di sottoporsi allo screening, o di mancata presentazione a seguito di convocazione da parte del medico competente, il lavoratore è cautelativamente sospeso dal turno lavorativo.

 

Informazioni aggiuntive

Sensore

Classe sensore

Certificati

Margine di errore

Ricambi/accessori

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